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PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 6. GLI INCARICHI NELLA SCUOLA DELL’AUTONOMIA (Gestione area progetti e area professionalizzante: figure e funzioni)
PREMESSA Elemento determinante di tutta la gestione dei progetti e dell'area di professionalizzazione è un'attenta programmazione degli interventi da realizzare, previa individuazione delle offerte occupazionali del territorio, delle strutture, del personale e delle risorse finanziarie a disposizione; tale programmazione verrà svolta con gli strumenti e le modalità proprie dell'esercizio dell'autonomia di Istituto. Gli obiettivi della terza area richiedono che l'attività didattica sia condotta prioritariamente mediante l'utilizzo da parte dell'Istituto, di consulenti esterni che assicurino l'acquisizione di quelle specifiche professionalità che rappresentano uno degli obiettivi prioritari del nuovo impianto formativo. Qualora l'istituto non riesca a procurarsi al suo interno tutte le professionalità necessarie alla gestione dell'intervento formativo, non si esclude il ricorso all'utilizzazione di personale docente e/o esperto esterno particolarmente competente. Deve, trattarsi, in ogni caso, di personale individuato esclusivamente sulla base di esperienze professionali certificate. In tal caso, la prestazione resa dal docente nell'ambito della terza area ha caratteristiche del tutto peculiari che vanno oltre l'ordinaria attività di insegnamento; di conseguenza le ore affidate al docente non concorrono a costituire orario di cattedra, ne' possono essere in ogni caso prese in considerazione per completamento di orario o per utilizzazione di personale a disposizione.
GLI INCARICHI ( linee guida Pon 2002- nota MIUR 5765 del 19/3/2002)
Prima dell’inizio delle attività, è necessario sottoscrivere incarichi formali con quanti (docenti, tutor, esperti, personale amministrativo, aziende sede di stage formativi, ecc.) siano coinvolti a qualsiasi titolo nell’attuazione del progetto. Tali incarichi devono prevedere per tutti (esterni o interni alla Istituzione scolastica) una valutazione comparativa dei curricoli – che andranno conservati agli atti – e una trasparente motivazione delle scelte operate. L’acquisizione dei curricoli dovrà avvenire attraverso un’adeguata pubblicizzazione . Gli incarichi – che assumono la forma di scrittura privata (o di incarico professionale) – devono essere sottoscritti dal soggetto interessato o dall’azienda e dovranno prevedere le seguenti voci:
All’incarico dovrà essere allegato il curriculum dell’esperto o - dove ricorra il caso - la descrizione delle attività dell’azienda. In caso di incarico a persone dipendenti dalla P.A. deve essere allegata anche l’autorizzazione dell’Ente di appartenenza. In caso di tutor aziendale – che viene direttamente indicato dall’azienda stessa e per la quale, quindi, non possono ricorrere le procedure concorsuali previste in linea generale per la nomina degli esperti - la fatturazione potrà essere prodotta dall’azienda, ma dovrà contenere il nominativo dell’esperto incaricato e le ore effettuate.
COMPENSITutte le prestazioni retribuite dovranno avvenire a seguito di regolare contratto d’opera, convenzione o lettera d’incarico. Tale documento deve indicare analiticamente l’oggetto della prestazione, il numero di ore assegnato e il relativo compenso orario onnicomprensivo. Alla lettera di incarico per qualsiasi dipendente della P.A. – con particolare riguardo per l’Amministrazione scolastica - dovrà essere allegata la formale autorizzazione a tale collaborazione da parte del Dirigente responsabile. Si ricorda che è sempre obbligatoria la valutazione comparativa del curriculum vitae dei candidati all’incarico, e che il verbale di tale valutazione e una copia di tutti i curricula presentati dovranno essere inseriti nella documentazione del progetto. Gli incarichi per il personale docente coinvolto nel progetto dovranno, di regola, essere inquadrati come incarichi di collaborazione occasionale. Si ricorda che la prestazione si intende come occasionale quando ha il requisito dell’unicità, anche se prolungata nel tempo. Non deve essere, allora, reiterata più volte ( solo una volta nell’anno con lo stesso committente) Cfr. Cassazione sez. Lavoro n. 6298 del 23/11/1998; Cassazione sez. lavoro n. 1495 del 26/2/1996. Per tutti gli altri casi si rinvia alla Legge 342 del21/12/2000. COLLABORAZIONELa collaborazione coordinata e continuativa può essere regolamentata dall’art. 2222 del codice civile (che regolamenta anche il contratto d’opera e il lavoro autonomo). L’art. 2222 prevede che, quando una persona si obbliga a compiere un’opera o un servizio dietro corrispettivo, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti di un committente si applicano le norme previste dal capo I salvo che non sia disciplinato in modo particolare nel Libro IV, per questo motivo il rapporto di co.co.co. si può avvicinare al contratto d’opera pur non essendo menzionato nel suddetto articolo. Gli elementi caratterizzanti del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sono:
Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è un rapporto di lavoro atipico perché non è contemplato nelle previsioni del codice civile ed è particolare perché è posto al confine tra il lavoro autonomo e quello subordinato. COORDINAZIONE La coordinazione è intesa come integrazione della prestazione del collaboratore nell’attività del committente, di cui non rappresenta un risultato autonomo e non correlato agli obiettivi del committente, ma si integra con esso e li completa, ancorché il lavoratore svolga la sua attività in forma autonoma e non subordinata. La coordinazione di tali collaboratori si differenzia da quella dei lavoratori subordinati in quanto i collaboratori restano all’esterno dell’organizzazione e la prestazione è funzionale all’attività del committente.
CONTINUITÀ La continuità è il secondo elemento essenziale affinché si possa parlare di collaborazione coordinata e continuativa. Essa deve essere considerata non come la somma di tanti incarichi conferiti da uno stesso committente, ma come prestazione non occasionale che, pur non essendo a tempo indeterminato, persista nel tempo tanto da permettere l’esplicazione di un’attività di collaborazione che possa essere definita continuativa. L’occasionalità della prestazione si ha quando vi è assunzione di una obbligazione dal singolo risultato, destinato ad esaurirsi nel momento dell’esecuzione e della conseguente soddisfazione del committente. La collaborazione, viceversa, implica una serie di risultati consecutivi, coordinati tra loro e collegati ad un interesse molto più ampio della singola prestazione.
PRESTAZIONE PREVALENTEMENTE PERSONALE NON SUBORDINAZIONEAltro elemento fortemente distintivo della collaborazione coordinata e continuativa è la prevalenza dell’opera personale del prestatore rispetto al lavoro subordinato. Il lavoro del prestatore è prevalente ma non esclusivo rispetto alla partecipazione di terzi. Da qui ne consegue che il collaboratore, nell’esplicare il lavoro affidatogli, può avvalersi a sua volta di altri collaboratori esterni a differenza del lavoratore subordinato la cui prestazione deve necessariamente essere personale. LAVORO SUBORDINATO L’art. 2094 del C.C. nel definire il prestatore di lavoro subordinato così recita:” è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga, mediante retribuzioni, a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”, ne deriva che, per il lavoro subordinato, entrano in gioco principalmente due soggetti: il datore di lavoro e il prestatore. Tale rapporto di lavoro è un contratto in forza del quale il lavoratore si impegna a prestare la propria opera sia essa manuale che intellettuale alle dipendenze e sotto la diretta direzione del datore di lavoro. Le caratteristiche del lavoro subordinato si possono così riassumere:
CONTESTO OPERATIVO L'art. 40 del decreto 44/01 prevede al comma 1 la possibilità di stipulare contratti di prestazione d'opera con "esperti" per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa nonché di specifici programmi di ricerca e sperimentazione. Sempre lo stesso artico, al comma 2, affida al Consiglio di Istituto, sentito il Collegio dei Docenti, la disciplina nel regolamento delle procedure e i criteri di scelta del contraente al fine di garantire la qualità delle prestazioni nonché il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività ed all'impegno professionale richiesto. La C.M. 446 del 10/11/98 precisa che qualora per la realizzazione di particolari attività di progetti inseriti nel piano dell'offerta formativa, si renda necessario il ricorso a personale esperto estraneo all'amministrazione statale, e per le quali non vi siano specifiche professionalità disponibili a realizzarle nella scuola o nelle altre istituzioni scolastiche, a tale personale spetta - previa stipulazione di specifico contratto di prestazione intellettuale, così come previsto dall'art. 40, comma 1, della legge 449/97- il compenso concordato tra le parti. L'art.7 del D.L.vo 29/93 stabilisce che "per esigenze cui non si può far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente la durata, oggetto e compenso della collaborazione". Le linee guida per la realizzazione degli interventi relativi al PON (piano operativo nazionale) allegate alla nota del MIUR n.5765 del 19/3/02 offrono alcuni spunti sull'utilizzo degli "esperti”nelle Istituzioni scolastiche in particolare per quanto riguarda: 1.il reclutamento (analisi comparativa dei curriculum con l'esplicitazione delle motivazioni della scelta secondo quanto previsto dagli artt. 33 e 40 del decreto 44/01); 2.la tipologia del rapporto di lavoro (occasionale o collaborazione coordinata e continua); 3.i compensi . UTILIZZO DELLE RISORSE PER L’ATTUAZIONE DEI PROGETTI Per l'attuazione del piano dell'offerta formativa (deliberata dal Collegio Docenti) e per la realizzazione delle attività di progetto in esso previste e dettagliate nel programma annuale (approvato dal Consiglio di Istituto) il Dirigente Scolastico potrà avvalersi: personale statale dipendente dalla scuola; personale statale dipendente da altre scuole; personale statale dipendente da altre amministrazioni; personale estraneo all'amministrazione "esperti". La stipula del contratto e relativa liquidazione saranno determinate a secondo che esso sia riconducibile a una seguenti tipologie di prestazioni: attività di lavoro dipendente connessa con la qualifica rivestita; attività di lavoro assimilato non direttamente connessa con la qualifica rivestita; attività di lavoro autonomo o libero professionista.
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